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In genere, fatte salve le deroghe tassativamente previste dalla norma in esame (es. dati trattati in base ad un obbligo di legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria), coloro i cui dati sono oggetto di raccolta e di elaborazione hanno diritto di ricevere specifica informativa dal Titolare del trattamento, oralmente o per iscritto quando i dati sono raccolti presso l’Interessato stesso, oppure presso terzi,  circa:

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
i diritti riconosciuti all’Interessato, di cui all’art. 7 del Codice Privacy;
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del Titolare e, se designato, del Responsabile, i rifermenti tramite i quali sono raggiungibili (indirizzo, telefono, fax, ecc.).
L’informativa non è dovuta in caso di ricezione di curriculum spontaneamente trasmesso dall’ Interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il Titolare è tenuto a fornire all’Interessato, anche oralmente, un’ informativa essenziale.

Il successivo trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’Interessato. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, soprattutto nel caso di dati sensibili, e se sono state rese all’Interessato, infine, tutte le informazioni previste dalla legge.

In linea generale, il consenso non è richiesto quando il trattamento:

riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’Interessato, o per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale;
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, sebbene debba essere rispettao il vincolo di finalità;
è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta;
è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’Interessato o di un terzo, nel caso in cui l’Interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni previste da specifiche norme del codice penale o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.;
è effettuato per finalità amministrativo-contabili (art. 6 DL 70/2011). Si tratta quindi di dati connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati;
riguarda dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per finalità amministrativo contabili, purché queste finalità siano previste espressamente agli interessati all’atto dell’informativa (articolo 6 D.L. 70/2011).
In relazione al trattamento di dati personali l’Interessato, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, gode di una serie di diritti nei confronti del Titolare del trattamento (o del Responsabile, se designato).

Innanzitutto l’Interessato ha diritto di conoscere, mediante consultazione con accesso gratuito di  un registro appositamente istituito, l’esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo,

Ha altresì diritto di ottenere dal Titolare o dal Responsabile, senza ritardo:

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni) il Titolare può chiedere il pagamento di una somma (“contributo spese”) se non detiene dati dell’Interessato;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (ad es. in caso di mancato consenso), compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
l’attestazione che dette operazioni siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
E’ comunque sempre diritto dell’Interessato:

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
essere informato dal Titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano.
Per esercitare tali diritti occorre presentare un’istanza, direttamente o tramite  lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, e nei casi di cui all’art. 9 c.1 Codice Privacy anche verbalmente, al Titolare o all’eventuale  Responsabile, anche per il tramite di un Incaricato del trattamento, senza particolari formalità .

L’istanza può riguardare specifici dati personali,  categorie di dati o un particolare trattamento, oppure  tutti i dati personali che  riguardano l’Interessato, comunque trattati.

Nell’esercizio dei diritti l’Interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

Il Titolare o il Responsabile, anche per il tramite di un Incaricato, è tenuto a  fornire idoneo riscontro all’istanza presentata dall’Incaricato, senza ritardo e non oltre:

15 giorni dal suo ricevimento;
30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso occorre darne comunicazione all’Interessato entro i 15 giorni.
Se la risposta ad un’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l’Interessato può far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria.

In alternativa può rivolgersi al Garante

L’Interessato può anche presentare subito l’istanza, direttamente all’autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante, senza rivolgersi previamente al Titolare, o al Responsabile, solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato.

L’art. 141 del Codice Privacy prevede che l’Interessato possa rivolgersi al Garante tramite:

reclamo circostanziato per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali. E’  un atto circostanziato con cui si rappresenta una violazione della disciplina, sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei diritti di cui all’art. 7 del cod.civ., sia per promuovere una decisione dell’Autorità su una questione di sua competenza. E’ proponibile in carta libera, utilizzando il modello e le istruzioni del Garante,  allegando la prova del versamento dei diritti di segreteria. Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti.
segnalazione, se non è possibile presentare il reclamo circostanziato, oppure non si intende proporlo, al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante, fornendo elementi utili per un suo eventuale intervento. E’ proponibile  in carta libera e senza particolari formalità,  gratuitamente.
ricorso, se si intendono far valere gli specifici diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy,  e soltanto quando la risposta del Titolare o del Responsabile all’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti, non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure quando il decorso dei termini esporrebbe l’Interessato ad un pregiudizio imminente ed irreparabile. Va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria  (ad oggi pari ad € 150,00).
Il ricorso al Garante è uno strumento alternativo all’esercizio dei medesimi diritti di fronte all’autorità giudiziaria ed  è un atto formale, da  predisporsi in base alle prescrizioni di cui all’art. 147 Codice privacy, in quanto alla decisione  adottata seguono particolari effetti giuridici.

Non è possibile chiedere il risarcimento del danno innanzi al Garante, ma soltanto innanzi all’Autorità Giudiziaria competente.

All’esito del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina in via forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso – che attualmente variano da un importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00)  sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) –  e lo pone a carico, anche parzialmente, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese.

La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

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